Art. 21.
(Composizione dell'Autorità).

      1. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da dieci membri, costituiti in consiglio di amministrazione, di cui sei designati dalle associazioni nazionali più rappresentative della cultura familiare e dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei consultori familiari e cinque, tra cui il presidente, designati dal Ministro delle politiche per la famiglia.
      2. Le designazioni effettuate dal Ministro delle politiche per la famiglia sono

 

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previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      3. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.
      4. Le Commissioni parlamentari possono procedere all'audizione delle persone designate.
      5. In sede di prima attuazione della presente legge, le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere è espresso a maggioranza assoluta.
      6. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
      7. A pena di decadenza i componenti dell'Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nei consultori familiari, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.
      8. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
      9. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
      10. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie allo stesso riservate, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni
 

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di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.
      11. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.